Non ti possono licenziare a lavoro anche se hai uno scarso rendimento, lo dice la legge: ecco che cosa bisogna sapere al riguardo.
Ci sono situazioni sul posto di lavoro in cui nulla è come sembra. Il rendimento, la presenza, la produttività: tutti elementi apparentemente misurabili, ma che nascondono complessità spesso sottovalutate.

Un dipendente che non raggiunge determinati risultati può sembrare inadempiente agli occhi del datore di lavoro. Ma quanto pesa davvero la responsabilità personale, e quanto invece incidono fattori esterni, indipendenti dalla volontà del lavoratore? È una linea sottile, che separa il comportamento colpevole dalla semplice circostanza sfavorevole. In molti casi, la questione ruota attorno alla percezione: un manager osserva una prestazione che non raggiunge le aspettative, interpreta assenze o rallentamenti come scarso impegno, e decide di agire. Ma la realtà giuridica spesso racconta una storia diversa.
Tra obblighi e responsabilità a lavoro: dove finisce il dovere e inizia la colpa
Secondo quanto ricordato dalla Corte di Cassazione, “scarso rendimento” non è un’etichetta casuale: indica una reale inadempienza del lavoratore rispetto alla prestazione richiesta, ma con specifiche condizioni. Non basta che i risultati siano inferiori alle aspettative: serve dimostrare che il mancato risultato sia imputabile al comportamento del lavoratore, ovvero a una negligenza o insufficiente diligenza, e non a fattori oggettivi esterni o a problemi di organizzazione.

Il lavoratore subordinato, infatti, non è obbligato a garantire un risultato prestabilito come nel lavoro autonomo. La sua prestazione si valuta in termini di diligenza, competenza e impegno, come definiti dal contratto collettivo nazionale e dalle prassi aziendali. Se il rendimento scende al di sotto di questi standard senza colpa del lavoratore, il licenziamento per “scarso rendimento” non regge. Inoltre, la Cassazione distingue tra due scenari:
- la condotta imputabile al lavoratore, che giustifica il licenziamento disciplinare;
- le circostanze oggettive, come malattie, inidoneità, sospensioni o eventi fuori dal controllo del dipendente, che non costituiscono colpa e non possono essere usate come pretesto per licenziare.
La rivelazione: perché alcune assenze non possono mai giustificare il licenziamento
Il caso recente della Corte di Cassazione (ordinanza n. 5469/2026) chiarisce un punto cruciale: le assenze per malattia, anche se ripetute o prolungate, non possono essere ricondotte allo scarso rendimento. La legge tutela il periodo di comporto e prevede che il rapporto di lavoro non possa essere interrotto prima della sua scadenza, anche quando l’assenza impatta sull’organizzazione aziendale.
In pratica, un lavoratore può avere problemi di salute che incidono sulla produttività, ma finché non vi è colpa o negligenza imputabile alla sua condotta, il licenziamento per scarso rendimento resta illegittimo.
Per legittimare un recesso per scarso rendimento, servono due condizioni contemporanee:
- Una reale sproporzione tra i risultati ottenuti e quelli attesi, valutata rispetto a parametri concreti e comparabili con altri colleghi nello stesso ruolo.
- Che questa sproporzione sia frutto di colpa del lavoratore, e non di fattori esterni, organizzazione inefficiente o eventi imprevedibili.
Il messaggio è chiaro: in materia di lavoro, non tutto ciò che sembra scarso rendimento lo è davvero, e distinguere tra colpa e circostanza è fondamentale per evitare licenziamenti illegittimi.

